Cari lettrici e lettori, noi di Silvestro lo sottolineiamo sempre: in un mondo che corre veloce, prendersi cura di chi amiamo diventa una priorità.
Per le famiglie e coloro che assistono i propri cari, tenersi informati è fondamentale.
Con il rientro dalle vacanze, non c’è solo da smaltire i pranzi delle feste: il freddo e i virus di stagione si fanno sentire, e il rischio di malattie è dietro l’angolo. Ma cosa succede quando è un lavoratore domestico a doversi mettere in malattia? Oggi Maria Chiara Cioccariello approfondisce tutto quello che c’è da sapere per affrontare questa situazione con chiarezza e senza stress.
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La malattia nel lavoro domestico: come viene gestita?
La malattia del lavoratore rappresenta uno dei casi di sospensione della prestazione lavorativa. La disciplina relativa alla malattia nel quadro del lavoro domestico è contenuta all’art. 27 del CCNL, che prevede che la lavoratrice domestica debba:
a) Avvertire tempestivamente il datore di lavoro.
b) Farsi rilasciare un certificato medico entro il giorno successivo all’inizio della malattia.
c) Se non convivente (o convivente assente o in ferie), consegnare o inviare a mezzo raccomandata il certificato medico entro 2 giorni dal rilascio.
Per i conviventi che sono in casa non è necessario consegnare il certificato, a meno che non venga richiesto dal datore di lavoro.
Indennizzo, se ne occupa il datore di lavoro
Il datore di lavoro è tenuto a indennizzare i giorni di malattia alla lavoratrice domestica, poiché l’INPS non contribuisce in alcun modo, né tantomeno la Cassa Colf (che offre prestazioni socio-sanitarie assistenziali e assicurative a datori di lavoro e lavoratori domestici).
Durante il periodo di malattia, la lavoratrice domestica non può essere licenziata e ha diritto alla conservazione del posto, per periodi differenti secondo l’anzianità maturata presso lo stesso datore di lavoro:
- Per anzianità fino a 6 mesi (superato il periodo di prova): 10 giorni di calendario.
- Per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni: 45 giorni di calendario.
- Per anzianità oltre i 2 anni: 180 giorni di calendario.
Durante questo periodo, spetta al lavoratore la retribuzione globale di fatto per un massimo di:
- 8 giorni per anzianità di servizio fino a 6 mesi.
- 10 giorni per anzianità da 6 mesi a 2 anni.
- 15 giorni per anzianità oltre i due anni. La retribuzione sarà nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto fino al terzo giorno consecutivo e del 100% dal 4° giorno in poi.
Malattia durante il periodo di prova o ferie
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